cremazione

Progetto per un forno crematorio in Abruzzo, sarà il primo della regione

Avezzano. Sarà realizzato ad Avezzano il primo forno crematorio che sarà a disposizione di tutta la regione. Si tratta del primo in Abruzzo ed è previsto proprio nella città di Avezzano. Il tempio crematorio potrebbe nascere nei terreni adiacenti all’attuale cimitero della città. L’iter sarebbe in fase avanzata e c’è già una proposta per l’affidamento in concessione della gestione di servizio di cremazione, compresi la progettazione, la costruzione e la gestione economica e funzionale del nuovo impianto.

La proposta di partenariato pubblico privato finalizzato all’affidamento del nuovo tempio crematorio di Avezzano è stata presentata formalmente in municipio da parte delle società Altair funeral srl di Bologna, la Edilver srl di Villadossola, provincia di Verbano-Cusio-Ossola, e la Limaco srl di Roma.

Maria Antonietta Dominici, presidente della commissione Ambiente ed ecologia, ha a tal proposito convocato per domani pomeriggio una riunione per discutere della questione. L’opera costerà 2 milioni 583mila euro e l’area interessata dall’intervento è localizzata a ridosso del perimetro Nord cimiteriale per una superficie totale di tremila metri quadrati. La superficie del terreno interessato risulta idonea e compatibile alle previsioni progettuali visto che è anche già parzialmente edificata.

Il fabbricato del tempio crematorio avrà una superficie 635 metri quadrati, mentre il parcheggio di 2.850.

Il forno crematorio raggiungerà una temperatura di funzionamento di 850 gradi centigradi. In Comune, secondo gli accordi che dovranno essere stilati, parteciperà anche agli introiti in una percentuale da stabilire che si aggirerebbe intorno al 5%.
La cremazione, secondo diversi studi effettuati recentemente, si sta diffondendo in modo progressivo e come il territorio abruzzese sia privo di una struttura finalizzata a tale servizio. I forni crematori più vicini si trovano a Civitavecchia e a Roma.

Le cremazioni effettuate nel 2019 sono cresciute del 6,3% rispetto all’anno precedente, traducendosi in un aumento di 11.523 unità.

Fonte “AbruzzoLive”: link

cremazione

Aggiornamento delle tariffe di cremazione per l’anno 2021

La SEFIT, con propria circolare pn 1745 del 21/10/2020, ha comunicato i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale dal 1° gennaio 2021.
Quest’anno il Governo ha comunicato gli obiettivi di finanza pubblica con la NADEF 2020, aggiornando sia il tendenziale d’inflazione per l’anno in corso, sia per gli anni successivi.

In sintesi il TIP (tasso di inflazione programmato) è stabilito in:
− 2019: con la presentazione della NADEF 2018 (settembre 2018) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2019 pari all’1,2%;
− 2020: con la presentazione del DBP 2020 (ottobre 2019) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2020 pari allo 0,8%;
− 2021: con la presentazione della NADEF 2020 (ottobre 2020) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2021 pari a 0,5%.

Per effetto delle variazioni sopra specificate si è, quindi, aggiornata la base di calcolo 2019 e quella 2020, su cui applicare poi l’incremento del tasso di inflazione programmata 2021, questo perché, nella situazione congiunturale degli ultimi anni, il Governo adegua nel tempo il tendenziale e l’effettiva inflazione prevista risulta, talvolta, più alta nelle previsioni e più bassa negli aggiustamenti successivi.

Il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene conseguentemente 1,219599, cioè l’1,1% di più del moltiplicatore calcolato l’anno passato.

Quindi le tariffe massime, a far data dal 1° gennaio 2021 (con aliquota IVA al 22% laddove applicabile), sono le seguenti:

Tariffa massima  Imponibile IVA (22%)* Totale
Cadavere 515,69 113,45 629,14
Resti mortali 412,55 90,76 503,31
Parti Anatomiche 386,77 85,09 471,86
Feti 171,90 37,82 209,72
Dispersione 208,36 45,84 254,20

* IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

Si ricorda inoltre che si è ancora in attesa di definizione, da parte del Ministero dell’Interno, del riallineamento periodico tra inflazione reale e inflazione programmata (riallineamento da anni rimandato per effetto di provvedimenti specifici o per ritardo).

fonte: funerali.org

detrazioni

Detraibilità spese funebri

Il Quadro E del mod 730 contiene una serie di righi concernenti le spese e gli oneri che possono essere portati in detrazione dal contribuente. Tra questi vi è il rigo E14 intitolato Spese funebri.

La detrazione spese funebri spetta su un importo che non superi i 1.549,37 euro in relazione a ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l’onere. Quindi il limite massimo di spesa detraibile su cui calcolare la detrazione è sempre lo stesso anche se la spesa è sostenuta da più soggetti.

La detrazione spese funebri può essere suddivisa tra le diverse persone che le hanno sostenute, anche se la ricevuta o fattura, quindi il documento contabile in cui si attesta la spesa sostenuta, sia intestata ad una sola persona. Per poter fruire in tal caso della detrazione Irpef in oggetto, su tale documento contabile va annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese funebri sostenute, sottoscritta dall’unico soggetto a cui è intestato il documento.
Deducibilità spese funebri, i soggetti deceduti
Le detrazioni spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono:

il coniuge
i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
gli adottanti
i fratelli e le sorelle
i generi e le nuore
il suocero e la suocera.
Non è necessario che tali soggetti deceduti siano stati a carico o siano stati conviventi del contribuente che ha sostenuto le spese funebri.

Quali sono le spese funebri per cui attivare la detrazione?
Non esiste una definizione precisa e univoca di spese funebri, ma si possono indicare tutte quelle spese concernenti l’erogazione di danaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla. A titolo di esempio abbiamo le spese che sono riconducibili al funerale, come la ricevuta del versamento effettuato al comune per i diritti cimiteriali, la fattura dell’agenzia di pompe funebri, la spese per i fiori, gli annunci funebri,necrologi, ecc.

Dove vanno indicate e detrazioni nel modello 730?

Guardando alla compilazione del mod 730 2013, si fa riferimento al quadro E, in cui il rigo E14 è quello intitolato Spese funebri e in cui vanno indicate proprio tali spese funebri.

fonte: funerali.org

coronavirus

Chiarito quando si può partecipare ad un funerale con autocertificazione (tra regioni diverse o tra comuni diversi)

A distanza di meno di una settimana dall’entrata in vigore dell’ultimo DPCM, il Governo ha fatto chiarezza in merito a ciò che è consentito e a ciò che invece è vietato negli spostamenti e, in particolare si è espresso su una delle domande che da settimane ci viene continuamente posta e cioè se si possa o meno andare fuori regione per partecipare ad un funerale. Il chiarimento è intervenuto con una FAQ pubblicata sul sito del Ministero dell’interno e poi diffusa sui media e attraverso le Prefetture.
La domanda verte sul capire a chi è consentito spostarsi tra una zona e un’altra con divieto, in occasione di funerale, pur con autocertificazione per NECESSITA‘
Cioé i casi di spostamento tra regioni diverse per partecipare ad un funerale o, in zona rossa, tra un comune ed un altro.
Ed ecco la posizione del Governo:

È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti?
Sì, la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19.

Ed ecco le nostre spiegazioni:
Il grado di parentela è in relazione al defunto.
LA PARENTELA è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma , dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:
la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);
la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote).
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli c’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.
Ovviamente, anche se non parente, noi aggiungiamo tra gli ammessi il coniuge o il convivente secondo le ultime norme emanate in materia.

Cosicché sono consentiti:
Grado Rapporto di parentela con il defunto
1 padre e madre, figlio o figlia
2 nonno o nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello o sorella

NON sono consentiti tra i parenti:
Grado Rapporto di parentela con il defunto
3 bisnonno o bisnonna
pronipote (figlia o figlio del nipote)
nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella)
zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)

NON SONO CONSENTITI tutti gli AFFINI:
di 1 grado come suocero o suocera del defunto, figlio o figlia di primo letto del coniuge del defunto
di 2 grado come nonno o nonna del coniuge, nipote (figlio del figlio di primo letto del coniuge), cognato o cognata
di 3 grado come zio o zia del coniuge, ecc.

Come eccezione al secondo grado di parentela, è ammessa la partecipazione al funerale, laddove i parenti di grado inferiore siano pre-morti. E quindi se ad es. è rimasto in vita solo un parente di 3 grado (come un nipote, cioé il figlio di un fratello/sorella del defunto) questi è autorizzato a partecipare al funerale.
Onestamente ci pare eccessivo restringere al caso in cui vi sia un unico parente rimasto in vita (se sono in 2 o tre, che si fa, si estrae a sorte?, si usa il criterio dell’anzianità, quello della vicinanza?). Ma questo è. E con un po’ di buon senso occorrerà risolvere anche i casi particolari.
Si aggiunge, e abbiamo dato risposta positiva in un quesito di qualche giorno or sono, che non per necessità, ma per motivi di salute, si ritiene possibile l’accompagnamento di un minore al funerale di un parente stretto del defunto.
L’accompagnamento è quindi per tutelare la salute del parente stretto e può essere svolto da un soggetto che lo possa psicologicamente aiutare a sostenere nel delicato momento.
Si ritiene però che questa situazione debba essere certificata e ammessa dal medico di famiglia.

fonte: funerali.org